Descrizione
Il Montepulciano d’Abruzzo DOP comprende la sola tipologia di vino Rosso. La denominazione include anche numerose specificazioni geografiche.
Zona di produzione
La zona di produzione del Montepulciano d’Abruzzo DOP comprende il territorio di numerosi comuni appartenenti alle province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, nella regione Abruzzo.
Uvaggio
Rosso: Montepulciano minimo 85%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino a un massimo del 15%.
Descrizione tipologie di prodotto
Il Montepulciano d’Abruzzo DOP si distingue per un colore rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, che tende al granato con l’invecchiamento; il profumo è intenso, etereo, floreale e fruttato, con sentori di frutti rossi e note speziate; il gusto è pieno, armonico e leggermente tannico. Il vino Montepulciano d’Abruzzo DOP non può essere immesso al consumo in data antecedente al primo febbraio successivo all’annata di produzione delle uve.
Specificazioni geografiche o sottosezione
Il Montepulciano d’Abruzzo DOP può essere accompagnato da nove sottodenominazioni geografiche. Montepulciano d’Abruzzo DOP Casauria o Terre di Casauria comprende la sola tipologia di vino Rosso (anche Riserva) prodotto in provincia di Pescara con Montepulciano 100%. Il vino Montepulciano d’Abruzzo DOP Casauria o Terre di Casauria deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi, di cui almeno nove in recipienti di legno; per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento non può essere inferiore a 24 mesi, di cui almeno nove in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve. Il vino Montepulciano d’Abruzzo DOP Casauria o Terre di Casauria deve essere sottoposto a un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi oltre al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre dei Vestini comprende la sola tipologia di vino Rosso (anche Riserva) prodotto in provincia di Pescara con Montepulciano minimo 90%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito dell’area interessata fino a un massimo del 10%. Il vino Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre dei Vestini deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi, di cui almeno nove in recipienti di legno; per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento non può essere inferiore a 24 mesi di cui almeno nove in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve. Il vino Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre dei Vestini deve essere sottoposto a un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore a tre mesi oltre al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Per il vino con menzione Riserva il periodo di affinamento in bottiglia non deve essere inferiore a sei mesi. Montepulciano d’Abruzzo DOP Alto Tirino comprende la sola tipologia di vino Rosso (anche Riserva) prodotto in provincia dell’Aquila con Montepulciano minimo 95%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito dell’area interessata fino a un massimo del 5%. Il vino Montepulciano d’Abruzzo DOP Alto Tirino deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 12 mesi; per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento/affinamento non può essere inferiore a 30 mesi. Il periodo di invecchiamento/ affinamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve. Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre dei Peligni comprende la sola tipologia di vino Rosso (anche Riserva) prodotto in provincia dell’Aquila con Montepulciano minimo 95%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito dell’area interessata fino a un massimo del 5%. Il vino Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre dei Peligni deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 24 mesi, di cui almeno nove in recipienti di legno; per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento/affinamento non può essere inferiore a 30 mesi, di cui almeno nove in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve. Montepulciano d’Abruzzo DOP Teate comprende la sola tipologia di vino Rosso (anche Riserva) prodotto in provincia di Chieti con Montepulciano minimo 90%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito dell’area interessata fino a un massimo del 10%. Il vino Montepulciano d’Abruzzo DOP Teate deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 21 mesi, di cui almeno nove in recipienti di legno; per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento/ affinamento non può essere inferiore a 30 mesi di cui almeno nove in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve. Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre di Chieti comprende la sola tipologia di vino Rosso (anche Riserva e Superiore) prodotto in provincia di Chieti con Montepulciano minimo 90%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino a un massimo del 10%. Il vino Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre di Chieti con la menzione Superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a sei mesi; per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento non può essere inferiore a 24 mesi, di cui almeno sei in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve. Il Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre di Chieti con la menzione Superiore può essere immesso al consumo a partire dal primo ottobre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve. Il Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre di Chieti con la menzione Riserva può essere immesso al consumo a partire dal primo gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. Il Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre di Chieti può essere accompagnato da quattro unità geografiche aggiuntive: Colline Teatine o Teatino, Colline Frentane o Frentania o Frentano, Colline del Sangro, Colline del Vastese o Hystonium. Nell’etichettatura del vino Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre di Chieti il nome della sottozona Terre di Chieti deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione Montepulciano d’Abruzzo DOP. Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre Aquilane o Terre de L’Aquila comprende la sola tipologia di vino Rosso (anche Riserva e Superiore) prodotto in provincia dell’Aquila con Montepulciano minimo 90%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino a un massimo del 10%. Il vino Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre Aquilane o Terre de L’Aquila con la menzione Superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a sei mesi; per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento non può essere inferiore a 24 mesi, di cui almeno sei in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve. Il Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre Aquilane o Terre de L’Aquila con la menzione Superiore può essere immesso al consumo a partire dal primo ottobre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve. Il Montepulciano d’Abruzzo DOP Terre Aquilane o Terre de L’Aquila con la menzione Riserva può essere immesso al consumo a partire dal primo gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. Montepulciano d’Abruzzo DOP Colline Pescaresi comprende la sola tipologia di vino Rosso (anche Riserva e Superiore) prodotto in provincia di Pescara con Montepulciano minimo 90%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino a un massimo del 10%. Il vino Montepulciano d’Abruzzo DOP Colline Pescaresi con la menzione Superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a sei mesi; per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento non può essere inferiore a 24 mesi, di cui almeno sei in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve. Il Montepulciano d’Abruzzo DOP Colline Pescaresi con la menzione Superiore può essere immesso al consumo a partire dal primo ottobre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve. Il Montepulciano d’Abruzzo DOP Colline Pescaresi con la menzione Riserva può essere immesso al consumo a partire dal primo gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. Montepulciano d’Abruzzo DOP San Martino sulla Marruccina comprende la sola tipologia di vino Rosso (anche Riserva e Superiore) prodotto in provincia di Chieti con Montepulciano minimo 90%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino a un massimo del 10%. Il vino Montepulciano d’Abruzzo DOP San Martino sulla Marruccina con la menzione Superiore deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 12 mesi, di cui almeno sei in recipienti di legno; per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento/ affinamento non può essere inferiore a 24 mesi, di cui almeno 12 in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve. Nell’etichettatura del vino Montepulciano d’Abruzzo DOP San Martino sulla Marruccina il nome della sottozona San Martino sulla Marruccina deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione Montepulciano d’Abruzzo DOP.