Descrizione
L'Indicazione Geografica Liquore di Limone della Costa d'Amalfi è riservata esclusivamente al liquore ottenuto mediante la macerazione a freddo in alcol etilico di scorze di limoni ascrivibili all'Indicazione Geografica Protetta Limone Costa d'Amalfi (GU Comunità Europea del 5 luglio 2001) riferibile all'ecotipo Sfusato Amalfitano derivante dal Femminello Sfusato (Citrus limon, (L.) Burman f.).
Zona di produzione
La zona di produzione del Liquore di Limone della Costa d’Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d’Amalfi IG comprende i territori dei comuni della Costiera Amalfitana, e precisamente: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare. Le fasi del processo produttivo devono avvenire nella zona individuata, eccetto confezionamento e imbottigliamento, ammessi anche fuori dall’areale.
Metodo di produzione
Per la preparazione del Liquore di Limone della Costa di Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d'Amalfi IG la pelatura dei limoni, a mano o a macchina, è effettuata avendo cura di asportare, per quanto possibile, il solo flavedo. La preparazione dell’infuso avviene mettendo a macerare le bucce, fresche, congelate o surgelate in alcol etilico all'interno di contenitori idonei per uso alimentare, per un tempo non inferiore a 36 ore. L’infuso ottenuto può subire una o più filtrazioni o manipolazioni fisiche. Il liquore viene ottenuto miscelando nelle opportune dosi l’acqua, lo zucchero, ovvero lo sciroppo zuccherino se preparato a parte, con l'infuso di scorze di Limone Costa d'Amalfi IGP e l'alcol etilico, ove necessario per ottenere la gradazione definitiva. È fatto obbligo che per ogni litro di liquore siano utilizzate scorze di almeno 250 g di limoni interi. Il liquore ottenuto può subire una o più filtrazioni ed eventuale omogeneizzazione. Il liquore viene prodotto, miscelato e stoccato in serbatoi consentiti per tale uso. Il liquore si presenta in fase di produzione opalescente e nel tempo è soggetto a un naturale illimpidimento, essendo un prodotto naturale, è possibile la presenza di oli essenziali sul collo della bottiglia, sinonimo di genuinità. Il confezionamento del Liquore di Limone della Costa d'Amalfi IG può avvenire unicamente in contenitori di vetro di capacità non superiore a 2 litri a esclusione di confezioni speciali per manifestazioni/esposizioni non destinate alla vendita.
Caratteristiche del prodotto
Il Liquore di Limone della Costa d’Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d’Amalfi IG è ottenuto mediante la macerazione a freddo in alcol etilico di scorze di limoni ascrivibili all’Indicazione Geografica Protetta Limone Costa d’Amalfi riferibile all’ecotipo Sfusato Amalfitano. Il titolo alcolometrico non è inferiore a 25% vol., mentre la concentrazione di zucchero (totale zuccheri espressi come invertito) non è inferiore a 200 g per litro e non superiore a 350 g per litro. Il rapporto ponderale minimo, garantito e menzionato in etichetta tra gli ingredienti, deve essere equivalente ad almeno 250 g di frutto intero di Limone Costa d’Amalfi IGP per litro di liquore. È vietata l’aggiunta di additivi, coloranti, emulsionanti, stabilizzanti e aromi.
Legame con il territorio
La qualità e la rinomanza del Liquore di Limone della Costa d’Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d’Amalfi IG sono note e documentate con straordinaria continuità da almeno due secoli.
Informazioni legislative
L’Indicazione Geografica Liquore di Limone della Costa d’Amalfi o Liquore di Limone Costa d'Amalfi è registrata nell’allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle Indicazioni Geografiche; l’entrata in vigore del successivo Regolamento (UE) 787/2019 prevede, per ogni IG, all'art. 24, la presentazione alla Commissione UE di una scheda tecnica (“Disciplinare”) contenente i requisiti prescritti allo stesso articolo. Il nuovo Reg. (UE) n. 2024/1143, relativo alla riforma delle IG, rappresenta attualmente la normativa di riferimento in materia. Tale Regolamento ha introdotto un sistema unitario ed esaustivo per la tutela delle IG a livello europeo. Entrato in vigore il 13 maggio 2024, il Regolamento dedica il Capo II alle disposizioni relative alla registrazione delle IG, disciplinando in modo dettagliato le modalità di presentazione delle domande, le procedure di opposizione e le modifiche alla scheda tecnica. Il Disciplinare del Liquore di Limone della Costa d’Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d'Amalfi IG è contenuto nel decreto del Masaf dell’8 giugno 2016 (pubblicato nella GU n. 139 del 16.06.2016).




