Descrizione
L’Indicazione Geografica Grappa della Valle d’Aosta o Grappa de la Vallee d’Aoste è riservata all’acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione diretta, esclusivamente con impianto discontinuo, di materie prime in ottimo stato di conservazione ricavate da uve prodotte e vinificate nel territorio regionale, distillata e imbottigliata in impianti situati in Valle d’Aosta.
Zona di produzione
La zona di produzione della Grappa della Valle D’Aosta IG o Grappa de la Vallée d’Aoste IG è l'intero territorio della regione Valle d'Aosta.
Metodo di produzione
La Grappa della Valle d'Aosta IG o Grappa de la Vallée d'Aoste IG è ottenuta tramite la distillazione, esclusivamente con impianto discontinuo, di vinacce fermentate o semifermentate, direttamente mediante vapore acqueo oppure con l'aggiunta di acqua nell'alambicco (impianto a bagnomaria). Nella produzione della grappa è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcol proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcol nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione. Queste operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto esclusivamente discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86% in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. Nella preparazione della Grappa della Valle d'Aosta IG o Grappa de la Vallée d'Aoste IG è consentita l’aggiunta di: - miele; - piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, che rappresentano i metodi di produzione tradizionali: Glycirrhiza glabra L., Ruta graveolens, Juniperus communis L., Juglans regia L., Artemisia umbelliformis L., Artemisia genepi L., Artemisia glacialis L., Rubus idaeus L., Vaccinium myrtillus L., Sambucus nigra L., Achillea millefolium, Achillea moschata, Rosa canina L., Prunus persica L., Vanilla planifoglia J. e A., Laurus nobilis L., Illicium verum H., Pinus cembra L., Thymus L. - zuccheri, nel limite massimo di 20 g per litro, espressi in zucchero invertito; - caramello, solo per la grappa sottoposta a invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso del termine Invecchiata per la Grappa della Valle d'Aosta IG sottoposta a invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a 12 mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati sul territorio regionale. Sono consentiti i normali trattamenti di pulizia e conservazione del legno. I termini Riserva o Stravecchia sono consentiti per la grappa invecchiata almeno 18 mesi.
Specificazioni aggiuntive
L’Indicazione Geografica Grappa della Valle d'Aosta o Grappa de la Vallée d'Aoste IG può essere completata dal riferimento: - al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per almeno l'85% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno; - ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni (non è, tuttavia, consentita l’indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso); - a una delle sette sottozone geografiche previste dal vigente disciplinare di produzione del vino Valle d'Aosta DOC soltanto se le materie prime provengono dalla vinificazione di uve conformi al disciplinare di cui sopra nei casi in cui possa essere riportata una delle sottozone in questione; - al metodo di distillazione, esclusivamente discontinuo, e al tipo di alambicco.
Caratteristiche del prodotto
La Grappa della Valle d'Aosta IG o Grappa de la Vallée d'Aoste IG è ottenuta tramite la distillazione, esclusivamente con impianto discontinuo, di vinacce fermentate o semifermentate, direttamente mediante vapore acqueo oppure con l'aggiunta di acqua nell'alambicco (impianto a bagnomaria). Ha un titolo alcolometrico minimo di 38% vol.
Informazioni legislative
L’Indicazione Geografica Grappa della Valle d'Aosta è registrata nell’allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle Indicazioni Geografiche; l’entrata in vigore del successivo Regolamento (UE) 787/2019 prevede, per ogni IG, all'art. 24, la presentazione alla Commissione UE di una scheda tecnica (“Disciplinare”) contenente i requisiti prescritti allo stesso articolo. Il nuovo Reg. (UE) n. 2024/1143, relativo alla riforma delle IG, rappresenta attualmente la normativa di riferimento in materia. Tale Regolamento ha introdotto un sistema unitario ed esaustivo per la tutela delle IG a livello europeo. Entrato in vigore il 13 maggio 2024, il Regolamento dedica il Capo II alle disposizioni relative alla registrazione delle IG, disciplinando in modo dettagliato le modalità di presentazione delle domande, le procedure di opposizione e le modifiche alla scheda tecnica. Il Disciplinare della Grappa della Valle d'Aosta IG è contenuto nel decreto del Masaf, alimentari e forestali del 2 agosto 2017 (pubblicato nella GU n.191 del 17-08-2017).





