Descrizione
L’Indicazione Geografica Genepì delle Alpi o Génépi des Alpes è un liquore caratterizzato da profumi floreali e vegetali con sapore amaro molto caratteristico e proprio della pianta.
Zona di produzione
La zona di produzione del Genepì delle Alpi IG ricade, per quanto riguarda il territorio italiano, nella regione Piemonte e nella regione Autonoma della Valle d’Aosta, mentre in territorio francese nei Dipartimenti des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes Maritimes, de la Drôme de l’Isere, de la Savoie, de la Haute-Savoie. Nelle suddette aree devono essere effettuate la raccolta di piante spontanee di genepì, la coltivazione delle piante di genepì, la produzione del liquore e il suo confezionamento. La zona di raccolta e di coltivazione delle piante è collocata al di sopra dei 1.500 metri s.l.m.
Metodo di produzione
Le piante di genepì utilizzate nella preparazione del Genepì delle Alpi IG appartengono alle seguenti specie: Artemisia mutellina o umbelliformis (o genepì bianco), Artemisia genipi o spicata (o genepì nero), Artemisia glacialis (o genepì dei ghiacciai), Artemisia nivali (o genepì delle nevi). Nella fabbricazione del liquore la pratica di utilizzo di altre piante, complementari a quelle del genere Artemisia, si è affermata al fine di apportare una maggiore e persistente armonia gustativa del prodotto. Queste piante sono utilizzate per l’aromatizzazione e la colorazione del liquore e sono l’Angelica, l’Artemisia comune (A. vulgaris), il Basilico, il Calamo, la Cannella, il Chiodo di garofano, il Ginepro, l’Issopo, la Lavanda, il Meliloto, la Menta, la Melissa, l’Erba di S. Giovanni, l’Origano, l’Ortica bianca, il Pino silvestre, il Rosmarino, la Santoreggia, la Salvia, il Timo, il Sambuco, il Serpillo, la Verbena, la Vulneraria. L’estrazione aromatica può essere ottenuta nei tre modi seguenti, sia separatamente sia combinati tra loro:- macerazione di piante in una soluzione idroalcolica per un periodo minimo di 20 giorni per le piante secche e di 15 giorni per le piante fresche. La quantità di piante di genepì rappresenta almeno l’85% del peso delle piante impiegate;- sospensione, preparata a partire da piante fresche o essiccate, collocate su apposite griglie sospese sulla soluzione idroalcolica, in contenitori chiusi ermeticamente dove lo spazio di testa, saturo di alcool, estrae, per un periodo di almeno 90 giorni, i composti volatili delle piante. La quantità di piante di genepì rappresenta almeno l’85% del peso delle piante impiegate; - distillazione di un infuso ottenuto da piante sottoposte a macerazione in soluzione idroalcolica. La quantità di piante di genepì rappresenta almeno il 50% del peso delle piante impiegate. La quantità minima di piante di genepì per la preparazione del liquore è superiore a 2 grammi di steli fiorali secchi (senza radice) per litro di prodotto finito.È ammesso solo l’uso di alcool etilico di origine agricola. La soluzione aromatica ottenuta viene addizionata a una miscela di acqua, zucchero e alcol etilico neutro per completare la preparazione del liquore.
Caratteristiche del prodotto
Il Genepì delle Alpi IG deve presentare le seguenti caratteristiche: titolo alcolometrico volumico minimo di 30% in volume; quantità minima di piante di genepì per la preparazione del liquore superiore a 2 grammi di steli fiorali secchi (senza radice) per litro di prodotto finito. In nessuna fase di lavorazione vi è aggiunta di coloranti artificiali e di aromi.
Informazioni legislative
L’Indicazione Geografica Genepì delle Alpi è registrata nell’allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle Indicazioni Geografiche e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L. 39 del 13.02.2008) come modificato dal Reg. 1067/2016. Nonostante l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 787/2019 che abroga il Reg. 110/2008 e che, per quanto riguarda le IG, si applica dall'8 giugno 2019, l'allegato III continua ad applicarsi fino alla creazione dell'apposito registro delle IG di cui all'articolo 33 previsto dalla nuova normativa. In generale, il Reg. 787/2019 prevede per ogni Indicazione Geografica, all’art. 24, la presentazione alla Commissione UE di una scheda tecnica contenente i requisiti prescritti allo stesso articolo. La scheda tecnica del Genepì delle Alpi IG è contenuta nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 novembre 2014 (pubblicato nella GU n. 281 del 3.12.2014).