Descrizione
LIndicazione Geografica Genepì delle Alpi o Génépi des Alpes è un liquore caratterizzato da profumi floreali e vegetali con sapore amaro molto caratteristico e proprio della pianta.
Zona di produzione
La zona di produzione del Genepì delle Alpi IG comprende, in Italia, le regioni Piemonte e Valle dAosta, e in Francia i Dipartimenti des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes Maritimes, de la Drôme, de lIsère, de la Savoie e de la Haute-Savoie. In queste aree devono avvenire la raccolta delle piante spontanee, la coltivazione, la produzione del liquore e il confezionamento. La raccolta e la coltivazione devono essere effettuate oltre i 1.500 metri s.l.m.
Metodo di produzione
Le piante di genepì utilizzate nella preparazione del Genepì delle Alpi IG appartengono alle seguenti specie: Artemisia mutellina o umbelliformis (o genepì bianco), Artemisia genipi o spicata (o genepì nero), Artemisia glacialis (o genepì dei ghiacciai), Artemisia nivali (o genepì delle nevi). Nella fabbricazione del liquore la pratica di utilizzo di altre piante, complementari a quelle del genere Artemisia, si è affermata al fine di apportare una maggiore e persistente armonia gustativa del prodotto. Queste piante sono utilizzate per laromatizzazione e la colorazione del liquore e sono lAngelica, lArtemisia comune (A. vulgaris), il Basilico, il Calamo, la Cannella, il Chiodo di garofano, il Ginepro, lIssopo, la Lavanda, il Meliloto, la Menta, la Melissa, lErba di S. Giovanni, lOrigano, lOrtica bianca, il Pino silvestre, il Rosmarino, la Santoreggia, la Salvia, il Timo, il Sambuco, il Serpillo, la Verbena, la Vulneraria. Lestrazione aromatica può essere ottenuta nei tre modi seguenti, sia separatamente sia combinati tra loro:- macerazione di piante in una soluzione idroalcolica per un periodo minimo di 20 giorni per le piante secche e di 15 giorni per le piante fresche. La quantità di piante di genepì rappresenta almeno l85% del peso delle piante impiegate;- sospensione, preparata a partire da piante fresche o essiccate, collocate su apposite griglie sospese sulla soluzione idroalcolica, in contenitori chiusi ermeticamente dove lo spazio di testa, saturo di alcol, estrae, per un periodo di almeno 90 giorni, i composti volatili delle piante. La quantità di piante di genepì rappresenta almeno l85% del peso delle piante impiegate; - distillazione di un infuso ottenuto da piante sottoposte a macerazione in soluzione idroalcolica. La quantità di piante di genepì rappresenta almeno il 50% del peso delle piante impiegate. La quantità minima di piante di genepì per la preparazione del liquore è superiore a 2 g di steli fiorali secchi (senza radice) per litro di prodotto finito.È ammesso solo luso di alcol etilico di origine agricola. La soluzione aromatica ottenuta viene addizionata a una miscela di acqua, zucchero e alcol etilico neutro per completare la preparazione del liquore.
Caratteristiche del prodotto
Il Genepì delle Alpi IG deve presentare le seguenti caratteristiche: titolo alcolometrico minimo di 30% vol.; quantità minima di piante di genepì per la preparazione del liquore superiore a 2 g di steli fiorali secchi (senza radice) per litro di prodotto finito. In nessuna fase di lavorazione vi è aggiunta di coloranti artificiali e di aromi.
Informazioni legislative
LIndicazione Geografica Genepì delle Alpi è registrata nellallegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle Indicazioni Geografiche; lentrata in vigore del successivo Regolamento (UE) 787/2019 e prevede, per ogni IG la presentazione alla Commissione UE di una scheda tecnica (Disciplinare) contenente i requisiti prescritti allo stesso articolo. Il nuovo Reg. (UE) n. 2024/1143, relativo alla riforma delle IG, rappresenta attualmente la normativa di riferimento in materia. Tale regolamento ha introdotto un sistema unitario ed esaustivo per la tutela delle IG a livello europeo. Entrato in vigore il 13 maggio 2024, il Regolamento dedica il Capo II alle disposizioni relative alla registrazione delle IG, disciplinando in modo dettagliato le modalità di presentazione delle domande, le procedure di opposizione e le modifiche alla scheda tecnica. Il Disciplinare del Genepì delle Alpi IG è contenuto nel decreto del Masaf del 24 novembre 2014 (pubblicato nella GU n. 281 del 3.12.2014).




