Descrizione
L’Indicazione Geografica Genepì della Valle d'Aosta è un liquore ottenuto tramite l'estrazione dei principi attivi delle piante appartenenti alle specie Artemisia genipi Weber (= A. spicata Wulfen), A. umbelliformis Lam. (=A. mutellina Vill.), A. glacialis L., A. nivalis Br.-Bl., A. petrosa (Baumg) Jan. per macerazione o sospensione delle piante stesse in soluzione idroalcolica, o a partire da preparazioni aromatiche ottenute comunque per estrazione dalle specie vegetali indicate. Il genepì impiegato deve provenire da raccolta di piante spontanee e/o da coltivazioni situate nella zona di produzione identificata. La produzione deve avvenire interamente nel territorio della Valle d'Aosta.
Zona di produzione
La zona di produzione del Genepì della Valle d'Aosta IG ricade nei comuni siti nel territorio della regione Valle d'Aosta. La quota ottimale di coltivazione è stata individuata al di sopra dei 1400 m s.l.m., su terreni esposti e soleggiati dell'Adret (versante solatio) e al di sopra dei 1350 m s.l.m. su terreni con minore esposizione all'irraggiamento solare dell'Envers (versante ombreggiato). La raccolta di piante spontanee e/o coltivate è ammessa unicamente entro i confini territoriali della regione Valle d'Aosta.
Metodo di produzione
Il Genepì della Valle d’Aosta IG ottenuto per macerazione è preparato a partire da piante fresche o essiccate, lasciate a macerare in una soluzione idroalcolica con grado alcolico minimo di 55% vol. per un tempo minimo di 8 giorni. I tempi di estrazione possono essere differenti se si utilizzano tecniche di estrazione diverse dalla macerazione. Il liquore ottenuto per “sospensione” è preparato a partire da piante collocate su apposite griglie sospese sulla soluzione idroalcolica, in contenitori chiusi ermeticamente dove lo spazio di testa, saturo di alcol, estrae le componenti più volatili delle piante. Dopo il ciclo estrattivo il macerato viene addizionato a una miscela di acqua e zucchero per completare la preparazione del liquore. È possibile distillare una parte del macerato in alambicchi e aggiungere il distillato al momento della preparazione del liquore. Alla fine della preparazione, se necessario, si corregge il grado alcolico del liquore con aggiunta di alcol etilico agricolo o acqua. La quantità minima di piante essiccate o il corrispondente contenuto nella preparazione aromatica impiegata deve essere di 4 g/l nel liquore finito. Il prodotto deve essere confezionato nella zona di produzione per preservarne le caratteristiche. Nella preparazione del Genepì della Valle d'Aosta IG possono essere impiegate preparazioni aromatiche derivate da altre piante aromatiche; in ogni caso la quantità di piante utilizzate per l’ottenimento della preparazione aromatica non deve essere superiore al 10% della quantità totale di Artemisia utilizzata. Le piante aromatiche che possono essere utilizzate sono le seguenti: Angelica archangelica L., Anthyllis vulneraria L., Artemisia vulgaris L., Cinnamomum verum J.Presl, sin. C.zeylanicum Blume, Eugenia caryophyllata Thunb., Hyssopus officinalis L., Juniperus communis L., Matricaria spp, Melilotus officinalis L., Melissa officinalis L., Mentha spp., Hypericum perforatum L., Lamium album L., Origanum vulgare L., Pinus sylvestris L., Sambucus nigra L., Satureja spp, Thymus spp, Verbena officinalis L.
Caratteristiche del prodotto
Il Genepì della Valle d'Aosta IG deve presentare le seguenti caratteristiche: titolo alcolometrico minimo di 25% vol.: contenuto in zucchero minimo pari a 80 g per litro di prodotto espresso come zucchero invertito (saccarosio o sciroppo di glucosio). Il colore variare dal verde chiaro al giallo ambrato, al palato risulta caldo, morbido e può essere amabile o secco con componenti amare tipiche della pianta. Nel caso di un liquore prodotto per sospensione il colore è assente e il gusto risulta meno morbido. Sono assenti coloranti e aromi natural-identici o artificiali. Il Genepì della Valle d'Aosta IG può essere sottoposto a un periodo di affinamento in legno.
Informazioni legislative
L’Indicazione Geografica Genepì della Valle d’Aosta è registrata nell’allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle Indicazioni Geografiche; l’entrata in vigore del successivo Regolamento (UE) 787/2019 prevede, per ogni IG, all'art. 24, la presentazione alla Commissione UE di una scheda tecnica (“Disciplinare”) contenente i requisiti prescritti allo stesso articolo. Il nuovo Reg. (UE) n. 2024/1143, relativo alla riforma delle IG, rappresenta attualmente la normativa di riferimento in materia. Tale Regolamento ha introdotto un sistema unitario ed esaustivo per la tutela delle IG a livello europeo. Entrato in vigore il 13 maggio 2024, il Regolamento dedica il Capo II alle disposizioni relative alla registrazione delle IG, disciplinando in modo dettagliato le modalità di presentazione delle domande, le procedure di opposizione e le modifiche alla scheda tecnica. Il Disciplinare del Genepì della Valle d’Aosta IG è contenuto nel decreto del Masaf dell’11 febbraio 2015 (pubblicato nella GU n.42 del 20.02.2015).




