Descrizione
L’Indicazione Geografica Genepì della Valle d'Aosta è un liquore ottenuto tramite l'estrazione dei principi attivi delle piante appartenenti alle specie Artemisia genipi Weber (= A. spicata Wulfen), A. umbelliformis Lam. (=A. mutellina Vill.), A. glacialis L., A. nivalis Br.-Bl., A. petrosa (Baumg) Jan. per macerazione o sospensione delle piante stesse in soluzione idroalcolica, o a partire da preparazioni aromatiche ottenute comunque per estrazione dalle specie vegetali indicate. Il genepì impiegato deve provenire da raccolta di piante spontanee e/o da coltivazioni situate nella zona di produzione identificata. La produzione deve avvenire interamente nel territorio della Valle d'Aosta.
Zona di produzione
La zona di produzione del Genepìdella Valle d'Aosta IG deve essere prodotto nei comuni siti nel territorio della regione Valle d'Aosta. La quota ottimale di coltivazione è stata individuata al di sopra dei 1400 m s.l.m., su terreni esposti e soleggiati dell'Adret (termine con il quale in Valle d'Aosta si intende il versante solatio) e al di sopra dei 1350 m s.l.m. su terreni con minore esposizione all'irraggiamento solare dell'Envers (termine con il quale, in Valle d'Aosta si intende il versante ombreggiato). La raccolta di piante spontanee e/o coltivate è ammessa unicamente entro i confini territoriali della regione Valle d'Aosta. Il confezionamento del Genepì della Valle d'Aosta IG deve avvenire nella sola zona di produzione al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto al consumatore finale.
Metodo di produzione
Il Genepì della Valle d’Aosta IG ottenuto per macerazione è preparato a partire da piante fresche o essiccate, lasciate a macerare in una soluzione idroalcolica con grado alcolico minimo di 55° per un tempo minimo di 8 giorni. I tempi di estrazione possono essere differenti se si utilizzano tecniche di estrazione diverse dalla macerazione. Il liquore ottenuto per “sospensione” è preparato a partire da piante collocate su apposite griglie sospese sulla soluzione idroalcolica, in contenitori chiusi ermeticamente dove lo spazio di testa, saturo di alcol, estrae le componenti più volatili delle piante. Dopo il ciclo estrattivo il macerato viene addizionato ad una miscela di acqua e zucchero per completare la preparazione del liquore. E' possibile distillare una parte del macerato in alambicchi e aggiungere il distillato al momento della preparazione del liquore. Alla fine della preparazione, se necessario, si corregge il grado alcolico del liquore con aggiunta di alcol etilico agricolo o acqua.La quantità minima di piante essiccate o il corrispondente contenuto nella preparazione aromatica impiegata deve essere di 4 g/l nel liquore finito.Nella preparazione del Genepì della Valle d'Aosta IG possono essere impiegate preparazioni aromatiche derivate da altre piante aromatiche; in ogni caso la quantità di piante utilizzate per l’ottenimento della preparazione aromatica non deve essere superiore al 10% della quantità totale di Artemisia utilizzata. Le piante aromatiche che possono essere utilizzate sono le seguenti: Angelica archangelica L., Anthyllis vulneraria L., Artemisia vulgaris L., Cinnamomum verum J.Presl, sin. C.zeylanicum Blume, Eugenia caryophyllata Thunb., Hyssopus officinalis L., Juniperus communis L., Matricaria spp, Melilotus officinalis L., Melissa officinalis L., Mentha spp., Hypericum perforatum L., Lamium album L., Origanum vulgare L., Pinus sylvestris L., Sambucus nigra L., Satureja spp, Thymus spp, Verbena officinalis L.
Caratteristiche del prodotto
Il Genepì della Valle d'Aosta IG deve presentare le seguenti caratteristiche: titolo alcolometrico volumico minimo di 25% in volume: contenuto in zucchero minimo pari a 80 grammi per litro di prodotto espresso come zucchero invertito (può essere utilizzato saccarosio o sciroppo di glucosio). Il prodotto è caratterizzato dall’assenza dei coloranti e di aromi natural-identici o artificiali. Il liquore si presenta con colore che può variare dal verde chiaro al giallo ambrato. Il Genepì della Valle d'Aosta IG può essere sottoposto ad un periodo di affinamento in legno.
Informazioni legislative
L’Indicazione Geografica Genepì della Valle d’Aosta è registrata nell’allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle Indicazioni Geografiche e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L. 39 del 13.02.2008) come modificato dal Reg. 1067/2016 e dal Reg. 674/2019. Nonostante l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 787/2019 che abroga il Reg. 110/2008 e che, per quanto riguarda le IG, si applica dall'8 giugno 2019, l'allegato III continua ad applicarsi fino alla creazione dell'apposito registro delle IG di cui all'articolo 33 previsto dalla nuova normativa. In generale, il Reg. 787/2019 prevede per ogni Indicazione Geografica, all’art. 24, la presentazione alla Commissione UE di una scheda tecnica contenente i requisiti prescritti allo stesso articolo. La scheda tecnica del Genepì della Valle d’Aosta IG è contenuta nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’11 febbraio 2015 (pubblicato nella GU n.42 del 20.02.2015).