Descrizione
Il Collio Goriziano DOP o Collio DOP comprende le seguenti tipologie di vino: Bianco e Rosso. La denominazione include anche numerose specificazioni da vitigno.
Zona di produzione
La zona di produzione del Collio Goriziano DOP o Collio DOP comprende il territorio di numerosi comuni in provincia di Gorizia, nella regione Friuli Venezia Giulia.
Uvaggio
Bianco: Chardonnay e/o Malvasia Istriana e/o Pinot Bianco e/o Picolit e/o Pinot Grigio e/o Riesling Italico e/o Sauvignon e/o Friulano; Müller Thurgau e/o Traminer Aromatico non possono superare la soglia massima del 15%. Rosso: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, da soli o congiuntamente.
Descrizione tipologie di prodotto
Il Collio Goriziano DOP o Collio DOP Bianco si presenta di colore giallo paglierino che varia al giallo dorato carico, più o meno intenso, talvolta con riflessi ramati; al naso è delicato, leggermente aromatico e con note fruttate; al palato è fresco, armonico, asciutto e vivace. Il Collio Goriziano DOP o Collio DOP Rosso è di colore rosso rubino con riflessi granato; gli aromi sono intensi e speziati con lievi note erbacee; al palato è corposo, asciutto, pieno e armonico.
Specificazioni da vitigno
Il Collio Goriziano DOP o Collio DOP può presentare le specificazioni dei vitigni sottoindicati. Da vitigno bianco (anche Riserva): Chardonnay, Malvasia Istriana, Pinot Bianco, Picolit, Pinot Grigio, Riesling Italico, Sauvignon, Friulano, Traminer Aromatico, Ribolla gialla, Riesling Renano, Müller Thurgau, ciascuno minimo 85%, possono concorrere per un massimo del 15% ciascuno degli altri vitigni. Da vitigno rosso (anche Riserva): Cabernet (Franc e/o Sauvignon e/o Carmenère), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, ciascuno minimo 85%, possono concorrere per un massimo del 15% ciascuno degli altri vitigni. Le caratteristiche di colore, profumo e gusto di ciascuna specifica sono quelle tipiche del vitigno e del terroir di provenienza. La specifica Riserva è concessa ai vini rossi qualora abbiano subito un periodo di invecchiamento di 30 mesi a decorrere dal primo novembre dell’anno di produzione delle uve, dei quali almeno sei mesi trascorsi in botte di legno; per i vini bianchi il periodo di invecchiamento deve essere di 20 mesi, a decorrere dal primo novembre dell’anno di produzione delle uve.